(massima n. 1)
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti della P.A., da un soggetto che deduca la lesione del proprio diritto di credito verso un terzo, cagionata dal contegno posto in essere dall'amministrazione in violazione dell'affidamento precedentemente ingenerato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti della P.A., da una banca che gestiva il servizio di tesoreria di un ente ospedaliero, lamentando la lesione del proprio diritto di credito alla periodica ricostituzione della provvista conseguente al provvedimento della P.A. che aveva "declassato" l'ente in questione da struttura ospedaliera pubblica a struttura privata accreditata, cosģ determinando una sensibile contrazione dei finanziamenti pubblici allo stesso).