(massima n. 1)
Al danno che deriva da un comportamento inerte il giudice amministrativo può sopperire ordinando all'Amministrazione, all'esito di un giudizio accelerato, di provvedere, con i relativi poteri sostitutivi in caso di ulteriore inerzia, di guisa che la mancata attivazione di tale rimedio integra una condotta rilevante ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010 tanto da consentire al giudice amministrativo di escludere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza.