(massima n. 1)
Le molestie sessuali commesse dal datore di lavoro o dai suoi stretti collaboratori nei confronti di lavoratori gerarchicamente subordinati costituiscono condotte idonee a ledere la personalitā morale e, in conseguenza, l'integritā psico - fisica dei lavoratori che le abbiano subite (nella specie, tuttavia, si č ritenuta infondata la domanda di risarcimento di danno biologico da molestie sessuali proposta da una lavoratrice per mancanza di prova del nesso causale tra la condotta datoriale ed il pregiudizio derivatone).