(massima n. 1)
Seppure, stante la natura contrattuale della responsabilitā ex articolo 2087 c.c., spetti al datore di lavoro, gravato dall'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per la tutela dell'integritā fisica del lavoratore, provare di avere adempiuto a tale obbligo, l'oggetto della prova (misure da adottare e, in ipotesi, adottate) č necessariamente correlato alla identificazione delle modalitā del fatto e presuppone, in relazione ad esse, l'accertamento delle cause che lo hanno determinato e, a tale riguardo, l'onere probatorio č a carico dell'infortunato.