(massima n. 1)
In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, qualora i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia di rischio consentito nella specifica attività ginnica, essi appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente non rilevanti, poiché sprovvisti di antigiuridicità per mancanza di danno sociale. Ne consegue che non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata. (Affermando tale principio, e con riferimento alla fattispecie relativa a pugno sferrato, fuori dal gioco, all'avversario, ha precisato la Corte che, quando il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore viola volontariamente le regole gioco - al fine, per esempio, di intimorire l'avversario o di punirlo per un suo precedente comportamento - il fatto medesimo non potrà rientrare nella causa di giustificazione ma sarà penalmente perseguibile).