(massima n. 1)
Nel caso della rappresentanza senza potere (art. 1398 c.c.), la quale presuppone pur sempre la contemplatio domini da parte del falsus procurator, la ratifica dell'attività svolta da quest'ultimo non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, che deve essere portata a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri — con efficacia retroattiva — gli effetti.