(massima n. 1)
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermitą con conseguente menomazione permanente dell'integritą psicofisica, ha diritto, ex art. 1 l. n. 210 del 1992, ad un indennizzo da parte dello Stato, derivante dal riconoscimento, in capo al danneggiato, di una posizione di diritto soggettivo tutelabile proponendo ricorso davanti al giudice ordinario competente, restando pertanto esclusa ogni ipotesi di configurabilitą di posizioni diverse dal diritto soggettivo, nonché la conseguente necessitą della devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo.