(massima n. 1)
Gli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, disponendo che l'indennizzo per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie č corrisposto dallo Stato "alle condizioni e nei termini previsti dalla presente legge" , mediante assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, escludono la fondatezza della pretesa volta ad ottenere la determinazione dell'indennizzo in misura corrispondente all'ammontare del danno effettivamente subito, ostandovi la "ratio" stessa della legge, volta non giā a risarcire integralmente, ma ad indennizzare i soggetti danneggiati da trattamenti sanitari obbligatori, nel quadro della solidarietā sociale che rinviene la sua fonte normativa nell'art. 2 Cost., ed alla quale la legge in questione ha inteso dare concreta attuazione. Nč sussistono dubbi di legittimitā costituzionale di tale disciplina, in riferimento al diritto costituzionale vivente, quale risulta dalle sentenze della Corte costituzionale n. 27 del 1998 e n. 38 del 2002, avendo le stesse precisato che il legislatore gode di un'ampia discrezionalitā quanto alla misura dell'indennizzo, ed č abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilitā e di relativa prioritā nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato.