(massima n. 1)
In materia di distacco di personale, la previsione di cui all’art. 30, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, c.d. legge Biagi, circa la configurabilità della speciale ipotesi del distacco, rispetto alla generale ipotesi dell’appalto di servizi, al ricorrere dell’interesse del datore di lavoro distaccante, è soddisfatta qualora quest’ultimo detenga una significativa quota di partecipazione nella società distaccataria. Pertanto, ove sussista tale interesse, l’Amministrazione non è legittimata a qualificare il distacco come prestazione di servizi derivante da un contratto d’opera o di appalto, e correlativamente è illegittima la tassazione dei costi sostenuti dal distaccante in relazione al distacco.