(massima n. 1)
Come previsto dal consolidato orientamento dei giudici di legittimità, il costo sostenuto da un’impresa sarà deducibile dal reddito solo se inerente all’attività esercitata con onere della prova, circa l’inerenza, in capo al contribuente. La riferibilità dei costi non richiede la connessione comprovata per ogni molecola di costo quale partita negativa della produzione, ma la semplice contrapposizione economica teorica - latenza probabile, tenuto conto della tipologia organizzativa dell’impresa. Alla luce di tali principi generali, la pronuncia ha ritenuto non inerenti i rimborsi delle indennità chilometriche agli amministratori in quanto non sono stati indicati il tipo di autovettura e i chilometri iniziali e finali, e i fitti passivi di un appartamento utilizzato per consulenze in quanto la società ha omesso la dichiarazione alla CCIAA dell’unità immobiliare quale sede secondaria e foresteria atta ad ospitare i corsi dei propri collaboratori. Al contrario, sono stati ritenuti deducibili i costi di carburanti e lubrificanti delle auto dei dipendenti utilizzate per le prestazioni di lavoro, comprese le schede carburante, i biglietti aerei nominativi e la polizza vita dell’amministratore stipulata a favore e nell’interesse della società.