(massima n. 1)
Determinano costi fiscalmente deducibili, in quanto lato sensu inerenti, i contratti cd. “derivati” che, stipulati al fine di tutelare l’impresa dai rischi di fluttuazioni di rischi di cambio (cd. “cross currency swap”) abbiano in realtà determinato ingentissime perdite in capo a quest’ultima. La deducibilità delle perdite derivanti dal regolamento degli stessi non viene meno nel caso in cui questi ultimi siano stati stipulati da un dirigente dell’impresa formalmente privo del potere di rappresentanza qualora la controparte contrattuale abbia concluso i negozi in buona fede e alla luce del principio civilistico dell’affidamento.