(massima n. 2)
Nei casi di silenzio rigetto sul ricorso gerarchico, oggetto del ricorso giurisdizionale non è il silenzio, ma il provvedimento di base impugnato con ricorso gerarchico, in quanto, nel caso di specie, il silenzio ha il valore legale tipico non di decisione di rigetto, ma di rifiuto di annullamento, il cui concretarsi costituisce presupposto processuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l'unico atto effettivamente emanato dall'amministrazione.