(massima n. 1)
Il Consiglio di Stato, in caso di reiezione dell'istanza di regolamento di competenza, deve condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese relative a tale fase del giudizio mentre, in caso di accoglimento dell'istanza, può disporre sia nel senso della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese medesime, sia, ove ne ricorrano i presupposti, alla loro compensazione.