(massima n. 1)
L'art. 31 comma 3 L. Tar impone che il ricorso per regolamento di competenza venga notificato a tutte le "parti in causa" e si riferisce a tutte le parti evocate in giudizio anche se non costituite, o, comunque, presenti nel giudizio perché spontaneamente costituitesi fino al momento della costituzione del soggetto che propone l'istanza di regolamento, con esclusione, quindi, di tutti i possibili controinteressati ai quali l'atto introduttivo del giudizio non sia stato ancora notificato e di tutti i possibili interventori non ancora costituitisi.