(massima n. 1)
La stessa domanda di risoluzione del contratto per inadempimento consistente nella mora in senso stretto, può avere valore di atto di costituzione in mora; in tal caso deve ritenersi che, in deroga al principio generale dettato dall'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., il debitore che non sia stato costituito in mora prima del giudizio, mentre avrebbe dovuto esserlo, sia legittimato ad adempiere fino alla prima udienza di comparizione.