(massima n. 1)
La tardivitā del ricorso di primo grado č rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, atteso che il citato art. 35 non pone limitazioni al rilievo d'ufficio in grado di appello, a differenza di quanto dispongono gli artt. 9 e 15 cod. proc. amm., rispettivamente per la questione di giurisdizione e per la questione di competenza.