(massima n. 1)
Il divieto del c.d. ius novorum in appello, nel giudizio amministrativo, non si estende alle eccezioni e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili anche d'ufficio ma, fatti salvi gli effetti del giudicato interno sulla statuizione recata sul punto dalla sentenza di primo grado e lo speciale regime delle questioni di giurisdizione e competenza (ex artt. 9 e 15 D.Lgs. n. 104/2010, CPA), consente la delibazione per la prima volta in appello (tra l'altro) delle eccezioni di irricevibilitą o di inammissibilitą del ricorso per carenza di una condizione dell'azione quale l'interesse a ricorrere.