(massima n. 1)
Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, è necessaria la costituzione in mora allorché la relativa domanda si basi sulla mora in senso stretto, e cioè su un inadempimento temporaneo del debitore, il quale, pur non avendo fornito la sua prestazione entro il termine non essenziale contrattualmente fissato, si appresti tuttavia a fornirla.