(massima n. 1)
Va rimessa all'Adunanza plenaria, anche alla luce del nuovo sistema normativo, introdotto dal D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e nel silenzio del codice del processo sulla disciplina della connessione tra ricorsi, la questione relativa al dubbio se la contestuale impugnazione dell'informativa antimafia (la cui immediata e autonoma lesivitą appare innegabile), e del conseguente atto applicativo da parte della Stazione appaltante ponga o meno un problema di connessione, dovendo essere applicato, in relazione alla prima, il criterio della sede, di cui al primo periodo dell'art. 13 comma 1 Cod. proc. amm., e se, nella ritenuta ipotesi della connessione per accessorietą, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 e 31 stesso codice, tra i ricorsi contro i due atti, debba comunque darsi incondizionata prevalenza, anche alla stregua di un principio costituzionale di ragionevolezza e alla luce dei principi del diritto europeo, al criterio della competenza funzionale, di cui all'art. 14 comma 3 e dell'art. 119 comma 1 lett. a) Cod. proc. amm. sull'atto di revoca adottato dall'Amministrazione.