(massima n. 2)
Sussiste la competenza del Tar Puglia (e non del Tar Lazio) in una controversia avente ad oggetto, da un lato, in via principale, il diniego di autorizzazione al subappalto emesso da una amministrazione pubblica avente sede nella Regione Puglia, relativamente a lavori affidati e da eseguirsi nella Regione stessa e poi, dall'altro, quale atto presupposto, l'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Messina. Tale secondo provvedimento, infatti, non è atto avente portata generale, né ha efficacia sull'intero territorio nazionale, bensì opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti "diretti" nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è costituito e si svolge.