Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 2335del 20 luglio 1971
(1 massima)
(massima n. 1)
Se, pendente la condizione sospensiva, una delle parti venga meno agli obblighi assunti col contratto, l'altra parte ha diritto di chiederne la risoluzione, senza attendere il verificarsi o meno della condizione.