Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 6335 del 17 ottobre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

La nomina degli arbitri, compreso "a fortiori" il presidente del collegio, non può che essere attribuita alle parti, alla stregua del principio fondante contenuto nel c.p.c. (art. 810), secondo il quale la nomina è compiuta dal presidente del tribunale soltanto nei casi in cui una parte abbia omesso di nominare il proprio arbitro ovvero le parti non abbiano trovato l'accordo entro un dato termine ovvero abbiano demandato ad un terzo che non vi abbia provveduto o al presidente stesso la nomina di uno o più arbitri. Ne consegue che è illegittimo e deve essere annullato l'art. 150 comma 3 D.P.R. n. 554 del 1999, nella parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, attribuendola invece alla Camera arbitrale per i lavori pubblici.

(massima n. 2)

L'individuazione delle norme da osservarsi nel procedimento arbitrale appartiene alla disponibilità delle parti, salva la facoltà degli arbitri, in caso di mancanza di tali norme, di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, fatti salvi il diritto di difesa delle parti o il principio del contraddittorio. Ne consegue, in virtù di tale disponibilità, l'insussistenza di principi inderogabili in materia, eccezion fatta per quello della parità di diritto di difesa tra le parti.

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