(massima n. 1)
Il diritto alla risoluzione, previsto dall'art. 1453 c.c., non si estingue fin quando dura l'inadempimento, e alla relativa azione non č di ostacolo il fatto che il creditore abbia ottenuto sentenza di adempimento, se il debitore č ancora inadempiente, dato che in questo caso la sentenza non produce conversione di situazione.