(massima n. 1)
In tema di risoluzione per inadempimento non č ammissibile una caducazione parziale del contratto quanto all'oggetto, ossia per una sola parte della prestazione, salvo che il contratto stesso sia ad esecuzione continuata o periodica (nel qual caso trova applicazione l'art. 1458, comma primo, c.c.). Il contratto, infatti, č unico, e l'impossibilitą di restituire l'oggetto nel suo stato originario esclude la risoluzione, non solo quando l'impossibilitą sia totale, ma anche quando sia parziale non essendo pił possibile l'esatta rimessione in pristino. In tale caso ne consegue che il contratto permane in toto, salvo, per la parte adempiente, di chiedere ove non si siano verificate preclusioni di ordine sostanziale o processuale la riduzione della propria prestazione, ed il risarcimento del danno nel caso di colpa della controparte.