(massima n. 1)
Viola la disposizione di cui all'art. 8 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010), il Giudice amministrativo di secondo grado dinanzi al quale sia gravata la sentenza con cui il TAR abbia affermato la illegittimitā del provvedimento prefettizio recante l'annullamento della trascrizione del matrimonio contratto da persone dello stesso sesso, che nell'assumere la richiesta decisione abbia svolto argomentazioni muovendo dalla premessa della inesistenza, invaliditā o inefficacia, nell'ordinamento interno, di matrimoni celebrati all'estero da persone dello stesso sesso e, dunque, abbia svolto argomentazioni muovendo da una premessa che č insuscettibile di accertamento in via incidentale, a ciō ostando il chiaro dettato dell'art. 8, comma 2, c.p.a..