(massima n. 1)
In tema di giurisdizione, atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale ed ai sensi del medesimo art. 8, comma 2, restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, laddove detto giudice amministrativo, nel pronunciarsi sul ricorso di una coppia gay contro l'annullamento, disposto dal Prefetto, della trascrizione in Italia delle nozze celebrate all'estero, si pronunci sul loro "status" matrimoniale, ponendo la questione a fondamento della decisione di rigetto del ricorso medesimo, viola il prefato art. 8, comma 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, operando una cognizione a sé preclusa. È sottratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia concernente la trascrivibilità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, essendo dalla legge riservate al Giudice Ordinario le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone.