(massima n. 1)
È inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto avverso la nota del direttore generale della AUSL con cui è stato richiesto il rimborso delle somme pagate per prestazioni eccedenti la capacità operativa stabilita con l'accreditamento; infatti, in materia di soggetti convenzionati con il SSN, sussiste una posizione di interesse legittimo a fronte dell'esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria espresso attraverso la fissazione della capacità operativa della struttura, mentre sussiste una posizione di diritto soggettivo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, azionabile esclusivamente dinanzi al giudice ordinario, relativamente alle controversie riguardanti diritti patrimoniali per il riconoscimento di prestazioni rese in eccedenza rispetto ai limiti massimi predeterminati per ciascuna struttura.