(massima n. 2)
La rinuncia all'usufrutto, se ispirata da animus donandi, č suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perché, comportando un'estinzione anticipata di tale diritto, si risolve nel conseguimento da parte di detto dominus dei vantaggi patrimoniali inerenti all'acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe sottratto se l'usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi č, pertanto, senz'altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 c.c.