(massima n. 1)
Deve ritenersi consentito l’ammortamento delle spese sostenute dal comodatario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo di comodato, purché vi sia da parte del comodatario l’effettiva utilizzazione di essi in funzione direttamente strumentale nell’esercizio dell’impresa.