(massima n. 1)
Non č accoglibile la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare relativo alla compravendita di un, immobile parzialmente abusivo per il quale il promittente venditore abbia presentato legittimamente la domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (provvedendo alla rituale oblazione) in un termine antecedente a quello di scadenza per la stipula del contratto definitivo, sulla quale si sia poi venuto a formare il silenzio-assenso della P.A., ai sensi dell'art. 40 della legge stessa, anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale di risoluzione, non sussistendo ostacoli alla stipula del contratto definitivo in conseguenza dell'equiparazione prevista dal citato art. 40, secondo comma, tra l'intervenuto silenzio-assenso sulla richiesta di concessione in sanatoria e il rilascio della concessione stessa, ai fini della regolaritā della stipula dell'atto definitivo.