(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la decisione resa dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ove si deduca l'irregolarità della composizione del collegio, sotto il profilo della sostituzione del presidente o dell'integrazione del collegio stesso con altro consigliere senza le prescritte autorizzazioni.