(massima n. 1)
Gli artt. 6 e 13 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 del trattato, disposta dal trattato di Lisbona, entrato in vigore l'1 dicembre 2009) impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio "the domestic remedies must be effective". Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 c.p.c., in sede interpretativa il a.g.a. deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (nella specie, il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, tenuto conto della circostanza che il ricorso era stato proposto da una p.a. nei confronti di soggetti privati e di poter esercitare i pił ampi poteri volti a dare effettiva tutela, ha ritenuto che la pretesa del Comune ricorrente potesse essere accolta con una sentenza di condanna, idonea a divenire un titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.).