(massima n. 1)
La normativa inerente l'accesso alle informazioni ambientali dei cittadini va collocata nell'ambito della regolamentazione pił generale inerente il diritto di accesso al pubblico ai dati e ai documenti amministrativi. Pertanto sulla base dal combinato disposto dell'art. 117, comma 2, lett. m), cost., e dell'art. 29 comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, le Regioni possono legittimamente introdurre norme sull'informazione ambientale volte a garantire una maggiore conoscenza dei cittadini delle informazioni ambientali inerenti la regione e gli enti regionali.