(massima n. 1)
Il termine per l'adempimento puō essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontā delle parti di ritenere perduta l'utilitā economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontā non puō desumersi solo dall'uso dell'espressione Ģentro e non oltreģ quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilitā prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che le parti, adoperando l'espressione Ģentro e non oltreģ, avevano fissato per formalizzare in atto pubblico una scrittura privata di compravendita immobiliare, ed avevano rigettato la domanda di risoluzione proposta dal venditore, osservando che il termine era stato fissato nel preminente interesse del venditore medesimo e che gli ostacoli da lui frapposti alla stipula del rogito notarile, in occasione del quale gli sarebbe stato corrisposto il residuo prezzo della compravendita, dimostravano la mancanza di un suo pressante interesse a conseguire il pagamento nel termine previsto. La S.C. ritenendo congruamente motivata e quindi incensurabile tale decisione ha ribadito il principio di cui alla massima).