(massima n. 1)
Gli art. 22 comma 1 lett. c) e 23, L. n. 241 del 1990 tolgono ogni dubbio sulla legittimazione passiva all'accesso, oltre che dei soggetti pubblici, anche dei soggetti privati che abbiano in gestione l'attivitą di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attivitą di pubblico interesse.