(massima n. 1)
L'accesso agli atti non può riguardare documenti allo stato non esistenti e da formare per dare risposta alla richiesta ostensiva poiché oggetto dell'accesso sono i documenti amministrativi e non generiche informazioni sull'attività della p.a. Tuttavia l'istanza di accesso non deve indicare in modo puntuale i documenti oggetto della richiesta di ostensione, in quanto molto spesso il privato non conosce in quali documenti sono contenute le informazioni che richiede, di guisa che, in presenza dei presupposti previsti dalla legge spetterà, all'amministrazione individuare in quali documenti siano presenti le informazioni richieste onde consentire il pieno soddisfacimento del diritto del privato.