(massima n. 1)
L'esercizio del potere di convalida mediante ratifica spettante all'organo competente, di cui all' art. 6, L. 18 marzo 1968 n. 249, sana con efficacia retroattiva l'atto viziato da incompetenza relativa, ancorché quest'ultimo sia oggetto di ricorso giurisdizionale pendente, ma solo fino a quando non ne sia intervenuto l'annullamento atteso che la relativa sentenza ne determina l'eliminazione dal mondo giuridico, facendo in tal modo venire meno il presupposto e l'oggetto della convalida.