(massima n. 2)
La P.A. non può procedere alla "convalida" di atti già annullati in sede giurisdizionale e, dunque, non più esistenti nell'ordinamento giuridico. L'esercizio del potere di convalida presuppone un atto non ancora annullato (quale che sia stata la sede in cui l'annullamento è intervenuto), mancando, in difetto di ciò, lo stesso "oggetto" dell'esercizio del potere di autotutela decisionale. Più in particolare, nel caso in cui l'annullamento sia intervenuto in sede giurisdizionale, e la sentenza che lo dispone sia passata in giudicato, gli atti che procedono alla "convalida" di quelli già annullati dal giudice, sono nulli perché adottati in violazione del giudicato.