(massima n. 1)
In sede di adozione di un atto in autotutela la comparazione tra interesse pubblico e quello privato č necessario nel caso in cui l'esercizio dell'autotutela discenda da errori di valutazione dovuti all'amministrazione pubblica, non certo quando lo stesso č dovuto a causa di comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l'autoritā amministrativa ad emanare un atto risultato, poi, illegittimo.