(massima n. 1)
L'interesse pubblico specifico alla rimozione dell'atto illegittimo dev'essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità; l'apprezzamento del presupposto in questione non può neppure risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa la cui violazione abbia integrato l'illegittimità dell'atto oggetto del procedimento di autotutela.