(massima n. 1)
Nell'azione di adempimento, qualora il creditore eccepisca non un inesatto adempimento ma un integrale inadempimento, č tenuto soltanto a provare l'esistenza del titolo, mentre incombe sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto e, quindi, anche la corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa, a quello pattuito.