(massima n. 1)
Nella vigenza dell'art. 21 nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241 - introdotto dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 - l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole.