(massima n. 1)
Nel caso di atto amministrativo viziato da incompetenza relativa e non assoluta, č applicabile l'art. 21-octies della legge n. 241/1990, a norma del quale non sono motivo di annullamento i vizi di procedura, qualora, per il carattere vincolato del provvedimento esso non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.