(massima n. 1)
Fra i vizi che, ai sensi dell'art. 21-octies, L. 7 agosto 1990 n. 241, non comportano l'annullabilitą del provvedimento impugnato ove consistenti in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non rientra il vizio di omessa motivazione, cosģ come quello di omessa istruttoria, avendo essi natura sostanziale, e non meramente formale.