(massima n. 1)
Nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimitą del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall' art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2 il quale, nell'imporre al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimitą sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto, allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.