(massima n. 1)
La motivazione del provvedimento costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio, cosicché essa è insuscettibile di sanatoria in sede processuale mediante l'istituto previsto dall'art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241/1990.