(massima n. 1)
Il carattere discrezionale del provvedimento che annulla d'ufficio l'aggiudicazione definitiva di un appalto e l'esigenza di ponderare comparativamente gli interessi pubblici in relazione alla posizione di vantaggio conseguita dall'impresa a seguito della partecipazione alla gara con esito vittorioso, impediscono di applicare la regola conservativa sancita dall'art. 21 octies comma 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 in merito alla natura non invalidante delle violazioni formali e procedurali non influenti sull'esito finale del procedimento.