(massima n. 1)
Il provvedimento di revisione della patente di guida costituisce atto dovuto, a contenuto vincolato per cui, in applicazione dell'art. 21-octies della L. 241 del 1990, non č necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, poiché alcun apporto collaborativo avrebbe potuto dare la partecipazione del ricorrente al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.