(massima n. 1)
L'art. 21-octies comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, secondo cui non č annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ha natura sostanziale e non processuale e non si applica, quindi, alle fattispecie anteriori alla data della sua entrata in vigore anche se, pure prima di detta data e in applicazione di principi elaborati dalla giurisprudenza del g.a., si riteneva che il provvedimento a contenuto vincolato non dovesse essere annullato ove fosse stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.