(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005 n. 15, il provvedimento amministrativo non č annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; trattasi di norma processuale applicabile anche ai procedimenti in corso o giā definiti alla data di entrata in vigore della cit. L. n. 15 del 2005 avendo il legislatore inteso fare prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell'Amministrazione.